la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  comma  1  dell'articolo 11 della legge regionale 13 giugno
1988, n. 46, la locuzione "... un contributo di complessive lire  400
milioni  alla  Finanziaria  regionale della cooperazione soc. coop. a
r.l. (Fin.Re.Co.) per la  costruzione..."  viene  sostituita  con  la
locuzione   "...   un  finanziamento  di  lire  400  milioni  per  la
costituzione, presso il Consorzio regionale garanzia fidi Finanziaria
regionale della cooperazione Soc. coop. a r.l.".
   2.  Il  comma  2  dell'articolo 11 della legge regionale 13 giugno
1988, n. 46, e' sostituito dal seguente:
    "Detto fondo speciale sara' gestito dal Consorzio di cui al comma
1 con  i  limiti  e  con  le  modalita'  da  stabilire  con  apposito
regolamento   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.".