la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, la locuzione "... un contributo di complessive lire 400 milioni alla Finanziaria regionale della cooperazione soc. coop. a r.l. (Fin.Re.Co.) per la costruzione..." viene sostituita con la locuzione "... un finanziamento di lire 400 milioni per la costituzione, presso il Consorzio regionale garanzia fidi Finanziaria regionale della cooperazione Soc. coop. a r.l.". 2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Detto fondo speciale sara' gestito dal Consorzio di cui al comma 1 con i limiti e con le modalita' da stabilire con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.".